Art. 6.
(Modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298).

      1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 6, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

      «1-ter. Gli ufficiali di cui al comma 1 completano il ciclo formativo frequentando un corso d'applicazione della durata di due anni e un successivo corso di perfezionamento della durata di un anno, regolati dall'ordinamento della Scuola ufficiali carabinieri»;

          b) all'articolo 10, comma 4, le parole: «comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «commi 8, 8-bis e 8-ter»;

          c) all'articolo 16, comma 1, lettera b), la parola: «maggiore,» è soppressa;

          d) all'articolo 17, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «comandi, unità, reparti ed enti organicamente previsti» sono inserite le seguenti: «o costituiti per specifiche esigenze di carattere operativo o logistico»;

          e) all'articolo 18, il comma 3 è abrogato;

 

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          f) all'articolo 20:

              1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Al termine del ciclo formativo di cui all'articolo 6, comma 1-ter, l'anzianità relativa degli ufficiali del ruolo normale è rideterminata con decreto ministeriale, secondo i criteri stabiliti dall'ordinamento della Scuola ufficiali carabinieri»;

              2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. I sottotenenti del ruolo normale che non superano, per una sola volta, uno dei due anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e, se lo superano, sono promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. I sottotenenti che superano il corso di applicazione con ritardo, per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno»;

              3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. I tenenti del ruolo normale che non superano il corso di perfezionamento per essi prescritto, nella rideterminazione dell'anzianità di cui al comma 1, sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado aventi la stessa anzianità»;

          g) all'articolo 31:

              1) al comma 4, lettera d), le parole: «Dall'anno 2003 e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianità di nomina ad Ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno 2003 all'anno 2007»;

              2) al comma 4, dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:

                  «d-bis) per l'avanzamento al grado di colonnello le aliquote di valutazione sono fissate con decreto del Ministro

 

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della difesa in modo da includere in ordine di ruolo:

                  1) per l'anno 2008:

                  1.1) nella prima aliquota, i tenenti colonnelli da valutare per la prima volta che abbiano anzianità di grado non superiore a cinque anni. Il numero degli ufficiali da includere nella predetta aliquota non può superare quello degli ufficiali inclusi per la prima volta nell'aliquota di valutazione formata per l'anno 2002, aumentato nella misura massima del 20 per cento in relazione alla consistenza organica del grado e alle esigenze di elevazione del livello ordinativo dei comandi;

                  1.2) nella seconda aliquota, i tenenti colonnelli valutati per la prima, la seconda e la terza volta l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro;

                  1.3) nella terza aliquota, i tenenti colonnelli che abbiano tredici o più anni di anzianità di grado;

                  2) per l'anno 2009:

                  2.1) nella prima aliquota, oltre ai tenenti colonnelli da valutare per la prima volta che abbiano anzianità di grado non superiore a cinque anni, gli ufficiali valutati per la prima volta l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro. Il numero degli ufficiali da includere per la prima volta nella predetta aliquota non può superare quello degli ufficiali inclusi per la prima volta nell'aliquota di valutazione formata per l'anno 2002, aumentato nella misura massima del 20 per cento in relazione alla consistenza organica del grado e alle esigenze di elevazione del livello ordinativo dei comandi;

                  2.2) nella seconda aliquota, i tenenti colonnelli già valutati la seconda e la terza volta l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro;

                  2.3) nella terza aliquota, i tenenti colonnelli che abbiano tredici o più anni di anzianità di grado;

                  d-ter) per l'avanzamento al grado di colonnello dall'anno 2010 e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianità di nomina ad ufficiale

 

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uguale o anteriore al 30 agosto 1994, i tenenti colonnelli sono inclusi esclusivamente in due distinte aliquote di valutazione fissate con decreto del Ministro della difesa in modo da includere in ordine di ruolo:

              1) nella prima aliquota, oltre agli ufficiali già valutati per la prima, la seconda e la terza volta l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, i tenenti colonnelli non ancora valutati che abbiano anzianità di grado non superiore a cinque anni. Il numero degli ufficiali da includere annualmente, per la prima volta, nella predetta aliquota non può superare quello degli ufficiali inclusi per la prima volta nell'aliquota di valutazione formata per l'anno 2002, aumentato nella misura massima del 20 per cento in relazione alla consistenza organica del grado e alle esigenze di elevazione del livello ordinativo dei comandi;

              2) nella seconda aliquota, i tenenti colonnelli che abbiano anzianità di grado pari o superiore a 13 anni. Il periodo di servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella prima aliquota costituisce elemento preminente ai fini della valutazione dei tenenti colonnelli inclusi nella seconda aliquota»;

          3) al comma 5, lettera d), le parole: «Dall'anno 2003 e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianità di nomina ad ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno 2003 all'anno 2007»;

          4) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

      «5-bis. Il numero delle promozioni al grado di colonnello è fissato nelle seguenti misure:

          a) per l'anno 2008:

              1) 24 unità, per i tenenti colonnelli compresi nella prima aliquota di valutazione di cui al comma 4, lettera d-bis), numero 1.1);

 

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              2) 12 unità, per i tenenti colonnelli compresi nella seconda aliquota di valutazione di cui al comma 4, lettera d-bis), numero 1.2);

              3) 3 unità, per i tenenti colonnelli compresi nella terza aliquota di valutazione di cui al comma 4, lettera d-bis), numero 1.3);

          b) per l'anno 2009:

              1) 24 unità, per i tenenti colonnelli compresi nella prima aliquota di valutazione di cui al comma 4, lettera d-bis), numero 2.1);

              2) 12 unità, per i tenenti colonnelli compresi nella seconda aliquota di valutazione di cui al comma 4, lettera d-bis), numero 2.2);

              3) 3 unità, per i tenenti colonnelli compresi nella terza aliquota di valutazione di cui al comma 4, lettera d-bis), numero 2.3);

          c) dall'anno 2010 e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianità di nomina ad ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994:

              1) 24 unità, per i tenenti colonnelli compresi nella prima aliquota di valutazione di cui al comma 4, lettera d-ter), numero 1);

              2) 3 unità, per i tenenti colonnelli compresi nella seconda aliquota di valutazione di cui al comma 4, lettera d-ter), numero 2)»;

          5) il comma 9 è abrogato;

          6) al comma 14, le parole: «Sino all'anno 2007 compreso,» sono sostituite dalle seguenti: «Per le aliquote di valutazione degli ufficiali formate sino al 31 dicembre 2016 compreso,»;

          h) le tabelle n. 1 e n. 2 sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle n. 1 e n. 2 di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

      2. Dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere c), e), g), numero  5), e h), in materia

 

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di avanzamento al grado di maggiore, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.